Napoli Bando Voucher Transizione Energetica 2024. Contributi fino a 8.000 euro
Data inizio: 29/10/2024
Data scadenza: 11/11/2024
Impresa Avviata
Agricoltura
Agroindustria/Agroalimentare
Artigianato
Commercio
Cultura
Industria
Servizi/No-Profit
Turismo
Attivo nelle seguenti regioni:
Campania
Descrizione
NAPOLI BANDO VOUCHER TRANSIZIONE ENERGETICA 2024
Contributi a fondo perduto per interventi di efficienza energetica fino al 70% e fino a 8.000 euro
Beneficiario
A chi è rivolto il bando?
Sono beneficiarie del bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- siano Micro o Piccole o Medie imprese;
- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Napoli;
- siano iscritte Registro delle Imprese e abbiano denunciato l’inizio attività presso la sede legale o un’unità locale;
- non siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle stesse iniziative.
Le imprese a cui sono già stati concessi contributi a valere sul Bando Transizione Energetica anno 2023 della Camera di Commercio di Napoli, non possono presentare domanda di agevolazione per l'edizione 2024.
Agevolazione
Quali sono le agevolazioni previste?
Contributi a fondo perduto sotto forma di voucher di importo unitario massimo di € 8.000,00. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. Il valore minimo dell’investimento è di € 3.000,00.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità pari al 5% dell’importo massimo erogabile indipendentemente dal numero di stellette.
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 580.000,00.
Scadenza
Quali sono i termini per la presentazione delle domande?
Domande presentabili dal 29 ottobre 2024 al 11 novembre 2024.
Interventi ammessi
Quali sono i progetti finanziabili?
Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:
a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale “as is” dell’impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
b) analisi delle forniture di energia, attraverso l’analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell’impresa;
c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l’utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell’impresa; implementazione di Sistemi di gestione dell’energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
e) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
f) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
g) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
h) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica (“doppia transizione”);
i) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell’impresa.
L’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
a) EGE - Esperti in Gestione dell'Energia - certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
b) energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività, per servizi di consulenza/formazione alle imprese. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di formazione:
a) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all’interno dell’impresa.
L’impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l’erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
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