Prestiti fino a 30mila euro per imprese, partite iva e professionisti Emergenza Covid 19

Prestiti fino a 30mila euro per imprese, partite iva e professionisti Emergenza Covid 19

Data scadenza: 30/06/2021 
Impresa Avviata
Agricoltura Agroindustria/Agroalimentare Artigianato Commercio Cultura Industria Pubblico Servizi/No-Profit Turismo
Attivo nelle seguenti regioni Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto Tutte le regioni

Descrizione

Durata massima pari a 15 anni e inserimento di nuovi beneficiari

Novità relative ai prestiti fino a 30mila euro con Garanzia MCC, la Legge di Bilancio 2021 ha infatti aumentato la durata degli stessi, esteso la platea dei beneficiari e rettificato le modalità di calcolo del tasso di interesse.


Interventi ammessi

Caratteristiche dell’agevolazione

Sono previsti finanziamenti agevolati assistiti da una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:

a) 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione (se non disponibili è accettata anche una autocertificazione);

b) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione (qualora non disponibili accettata anche altra documentazione idonea o autocertificazione).

L’importo massimo del prestito di 30mila euro è inoltre riferito all’ammontare complessivo ottenibile da ogni beneficiario, ammontare richiedibile anche attraverso più finanziamenti, comunque sempre considerando i parametri fissati ai precedenti punti.

 

I beneficiari

Vengono stabilite nuove categorie di beneficiari, estendendo quindi la platea alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), identificate dal codice ATECO K 66.21.00.

La nuova platea di beneficiari è quindi costituita da:

1) le piccole e medie imprese;

2) le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;

3) le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO. In particolare, sono ammissibili ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una delle seguenti attività: 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909;

4) le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):

- 66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanzia;

- 66.19.21 - Promotori finanziari;

- 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;

- 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

 

Esclusioni

Dal 1 gennaio 2021 vengono però escluse dalla platea dei beneficiari dei prestiti fino a 30mila euro gli Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Durata delle agevolazioni

La durata massima dei finanziamenti fino a 30mila euro garantiti ,viene quindi estesa da 10 a 15 anni, confermando il periodo di ammortamento pari a 24 mesi.

 

Adeguamento dei finanziamenti già erogati

Per i finanziamenti che, alla data del 13 gennaio 2021, sono già ammessi all’intervento del Fondo ma non ancora erogati, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni, la banca/intermediario finanziario/confidi deve inviare al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa.

Al contrario per i finanziamenti già erogati, alla data del 13 gennaio 2021, l’adeguamento alle nuove condizioni potrà essere effettuato:

- o tramite un nuovo finanziamento finalizzato all’estinzione del precedente finanziamento;

- oppure attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento precedente.

In alternativa, si potrà mantenere il precedente finanziamento e richiedere un importo aggiuntivo attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente ma con la predisposizione di un piano d’ammortamento separato.

 

Tasso di interesse applicato

La legge di Bilancio 2021 ha inoltre modificato anche il metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti.

Ai sensi del comma 218, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti oggetto di richiesta di garanzia, non dovrà però essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.

 

Il Sito Ufficiale che si occupa dei Moduli e della loro richiesta è il Fondo di Garanzia, che per comodità puoi consultare direttamente qui.

Per renderti inoltre più semplice la ricerca del Modulo giusto e che fa al caso della tua impresa, qui sotto trovi tutti i moduli suddivisi a seconda della tua esigenza:

MODULO

LINK PER IL DOWNLOAD

NOVITÀ :
Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale
Ai sensi del DL Liquidità 23/2020 così come convertito con Legge del 5/6/2020 n. 40

Aggiornato al 5.1.2021

N.B. Modulo da inviare a banche, confidi o altri intermediari finanziari

Allegato-4-bis

NOVITÀ:

Allegato 17 - Cura Italia

Richiesta di sospensione ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18

Allegato 17

NOVITÀ:

Allegato 13ter - Richiesta di estensione della durata della garanzia
ai sensi dell’art. 56, comma 2, lettere a) b) e c), del DL n. 18/2020 "Cura Italia"

Ultima versione aggiornata al 19.1.2021 ai sensi dall’art. 1 commi 248-250 della Legge 30 dicembre 2020 n 178

Allegato 13ter

NOVITÀ:

Allegato 13 ter - Elenco operazioni
da utilizzare per variazioni relative a più posizioni

Ultima versione aggiornata al 19.1.2021 ai sensi dall’art. 1 commi 248-250 della Legge 30 dicembre 2020 n 178

Allegato 13ter

NOVITÀ:

Allegato 13 bis - Richiesta di sospensione
ai sensi del comma 1, lettera f), art. 49 del DL n. 18/220 “Cura Italia"

Allegato 13bis

NOVITÀ:

Allegato 13 bis - Elenco delle operazioni
da utilizzare per variazioni relative a più posizioni

Allegato 13bis

NOVITÀ:

Allegato 13 Covid19 - Sospensione
Modulo variazione durata ai sensi dell'Addendum Accordo per il Credito 2019

Allegato 13 Covid-19

NOVITÀ:

Allegato 13 Covid19 - Sospensione
Elenco delle operazioni

Allegato 13 Covid-19

NOVITÀ:

Allegato 13 Covid19 - Allungamento
Modulo variazione durata ai sensi dell'Addendum Accordo per il Credito 2019

Allegato 13 Covid-19 Allungamento

NOVITÀ:

Allegato 13-Covid 19 - Allungamento
Elenco delle operazioni

Allegato 13 Covid-19 Elenco Operazioni

 

 

Esempio Pratico

Sei un artigiano, commerciante, un libero professionista, una ditta individuale o piuttosto il legale rappresentante di una società ?

Puoi inviare alla tua banca la domanda di finanziamento per max il 25% dei ricavi dell'ultimo anno, però con un massimo di 30mila euro.

Facciamo allora qualche esempio:

  • 40mila euro: la domanda potrà essere inoltrata per un finanziamento di max 10mila euro;
  • 60mila euro: la domanda potrà essere inoltrata per un finanziamento di max 15mila euro;
  • 80mila euro: la domanda potrà essere inoltrata per un finanziamento di max 20mila euro;
  • 100mila euro: la domanda potrà essere inoltrata per un finanziamento di max 25 mila euro;
  • 120/150mila euro: la domanda potrà essere inoltrata per un finanziamento di max 30 mila euro.

Hai però necessità di un finanziamento maggiore?

Puoi accedere ad esempio a delle Agevolazioni con garanzia statale al 90% (che diventa 100% con intervento dei Confidi).

Attenzione!
Questi finanziamenti saranno poi soggetti a valutazione della Banca circa il merito di credito

 

Ti aspetto per i prossimi aggiornamenti,

Fabio Centurioni

Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese



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