Contributi a fondo perduto per i negozi dei centri storici
Data scadenza: 14/01/2021
Industria 4.0 (Ammodernamento)
Digitalizzazione ed Ecommerce
Impresa Avviata
Nuove Imprese
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria
Turismo
Attivo nelle seguenti regioni:
Basilicata
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Veneto
Descrizione
Contributi a fondo perduto per i negozi dei centri storici
A partire dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19, previsto dall'art. 59 del Decreto Agosto n. 104/2020
Beneficiario
Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?
Sono beneficiari della misura soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, negozi e attività economiche dei centri storici delle città d’arte penalizzati dal crollo dei turisti stranieri causato dal Covid.
L’articolo 59 del decreto Agosto ha previsto l’erogazione “ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri”. Si tratta di 29 comuni: Venezia, Roma, Milano, Genova, Firenze, Bologna, Torino, Napoli, Palermo ma anche Bari, Como, Verbania, Rimini, Bolzano, Bergamo, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Siena, Verona, Lucca, La Spezia, Matera, Siracusa, Catania, Pisa, Padova, Ravenna, Urbino. Cioè le città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini stranieri almeno tre volte superiori al numero dei residenti (per i capoluoghi di provincia) o in numero pari o superiore a quello dei residenti (per i capoluoghi di città metropolitana).
Agevolazione
Quali sono le agevolazioni previste?
L’importo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019 nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
Contributo riconosciuto per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019.
In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo per i negozi dei centri storici che maggiormente colpiti dal calo del turismo provocato dal Coronavirus, viene versato direttamente sul conto corrente, utilizzando l’IBAN indicato nelle domanda, che deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente.
Scadenza
Qual'è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?
Domande presentabili dal 18 novembre fino al 14 gennaio 2021.
I negozi dei centri storici che hanno diritto al contributo a fondo perduto del decreto agosto potranno presentare domanda a partire dal prossimo 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021, utilizzando procedura online e moduli messi a punto dall’Agenzia delle entrate.
Tutte le indicazioni sono contenute nel provvedimento del 12 novembre, che attua le disposizioni previste dall’articolo 59 del dl 104/2020.
Interventi ammessi
Questi i dati da indicare nell'istanza:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisicao persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a1 milione di euro
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferitoaimesidi giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
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