Contributi Regione: Contributi a fondo perduto fino al 100% per le attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi di dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia

Contributi a fondo perduto fino al 100% per le attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi di dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia

Data scadenza: 11/10/2021 
Impresa Avviata
Agricoltura Agroindustria/Agroalimentare Artigianato Commercio Cultura Industria Servizi/No-Profit Turismo
Attivo nelle seguenti regioniEmilia-Romagna

Descrizione

Il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia è stato colpito nella prima decade del mese di dicembre 2020 dagli eventi calamitosi (inondazioni e frane) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020.

Gli eventi hanno causato danni anche ai beni dei soggetti privati segnalati ed ubicati nel territorio dei Comuni di: 

− Gaggio Montano e Monzuno in provincia di Bologna;

− Campogalliano, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Nonantola, Pievepelago; Riolunato, Sestola, Vignola, in provincia di Modena.

− Baiso, Boretto, Poviglio, Toano, Vetto in provincia di Reggio Emilia


Beneficiario

Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?

Con il presente bando sono disciplinati i criteri, i termini e le modalità per la concessione: 

a) delle prime misure economiche per fronteggiare le più urgenti necessità da destinare alle attività economiche e produttive i cui beni sono ubicati nei territori dei Comuni indicati sopra.

b) delle ulteriori misure economiche da destinare alle attività economiche e produttive i cui beni sono ubicati nei territori dei Comuni di Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola in provincia di Modena e Boretto in provincia di Reggio Emilia


Agevolazione

Quali sono le agevolazioni previste?

Contributi a fondo perduto.

Nei casi previsti dalla lettera a), riguardanti le prime misure economiche, il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni, IVA inclusa se non recuperabile dall’impresa, e comunque entro il massimale di € 20.000,00.

Il contributo è riconosciuto per: 

• gli interventi, comprensivi di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, finalizzati al ripristino dell’immobile, sede o oggetto dell’attività; eventuali migliorie rimangono a carico dei beneficiari;

• il ripristino o la sostituzione di beni mobili (beni mobili registrati, impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) distrutti o danneggiati; per la valutazione dei danni e l’iscrizione dei beni nei documenti contabili si rinvia a quanto previsto dalo bando, con la precisazione che la percentuale applicabile in tal caso è del 100%;

• gli interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sia dal fabbricato che dall’area pertinenziale esterna;

• il rimborso del canone di affitto di altro immobile e delle spese di trasloco;

• il costo della perizia nel limite massimo di € 1.500,00, costituente quota parte del massimale di € 20.000,00.

 

Se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento ai danni stimati nella perizia asseverata, fermo restando che ai fini dell’erogazione dei contributi la percentuale fino al 100% si applica, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

 

Nei casi previsti dalla lettera b):

• il contributo è riconosciuto fino al 100% dei danni fino ad € 20.000,00 e sulla parte dei danni eccedente € 20.000,00 entro le percentuali ed il massimale di € 450.000,00;

• il contributo copre l’IVA se questa non è recuperabile dall’impresa;

• il contributo per gli interventi sull’immobile danneggiato copre anche eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, con esclusione delle migliorie che rimangono a carico dei beneficiari;

• se alla data di presentazione della domanda di contributo la spesa non è stata ancora sostenuta, in sede di istruttoria finalizzata alla relativa concessione si farà riferimento ai danni stimati, a seconda degli interventi, nella perizia asseverata o giurata che va sempre redatta ed allegata alla domanda, fermo restando che ai fini dell’erogazione dei contributi le percentuali previste nei commi successivi si applicano, se di importo inferiore a quello stimato, sulla spesa effettivamente sostenuta e documentata;

• il costo della perizia è ammesso a contributo nel limite massimo di € 1.500,00.


Scadenza

Qual'è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?

Domande presentabili entro l'11 ottobre 2021.


Interventi ammessi

Quali sono i progetti finanziabili?

Sono spese ammissibili gli interventi finalizzati a :

  • ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione se necessaria;
  • a delocalizzazione, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della Regione Emilia-Romagna se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 
    • in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area su cui insiste l’immobile; 
    • in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei suddetti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni; 
  • ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato limitatamente ai danni a: 
    • elementi strutturali verticali ed orizzontali;
    • finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); 
    • serramenti interni ed esterni, 
    • impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete dati LAN; 3 d) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o destinati e strumentali all’esercizio esclusivo di un’attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all’esercente l’attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio di una delle quattro Province specificate nella presente direttiva; 
  • ripristino o sostituzione di beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) distrutti o danneggiati; 
  • interventi di pulizia e rimozione di fango e detriti sia dal fabbricato che dall’area pertinenziale esterna; 
  • interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l’unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione; 
  • al rimborso - nei casi in cui spettino solo le prime misure economiche da destinare alle attività economiche e produttive - del canone di affitto di altro immobile e delle spese di trasloco, qualora l’immobile in cui era esercitata l’attività produttiva sia stato distrutto o dichiarato totalmente inagibile; il contributo è riconosciuto se per quest’ultimo non era dovuto alcun canone di affitto e, qualora dovuto, è riconosciuto limitatamente alla differenza tra il precedente canone ed il nuovo canone se quest’ultimo è di importo superiore.
 
Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli indicati nel bando.


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