Prestiti agevolati garantiti dal 90% al 100% dal Mediocredito Centrale: Proroga di 6 mesi
Data scadenza: 30/06/2021
Impresa Avviata
Agricoltura
Agroindustria/Agroalimentare
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi/No-Profit
Turismo
Attivo nelle seguenti regioni:
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Tutte le regioni
Descrizione
Rimangono in vigore fino al 30 giugno 2021 le misure di potenziamento del Fondo di garanzia previste dal DL Liquidità per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. La scadenza inizialmente stabilita per il 31 dicembre del 2020 è stata infatti posticipata di sei mesi della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 244).
Interventi ammessi
Importanti novità dalla Legge di Bilancio 2021 per le piccole e medie imprese e i professionisti italiani.
E' stata infatti prorogata la scadenza, inizialmente posta al 31/12/2020, di ulteriori 6 mesi relativamente alle misure previste dal Fondo di Garanzia a supporto delle imprese colpite dall'Emergenza Covid 19.
Misure previste dall'art.13 c.1 DL Liquidità per piccole e medie imprese e professionisti:
- garanzia al 100% per prestiti fino a 30.000 euro. Se non lo hai ancora richiesto scarica da qui l'allegato 4Bis che puoi compilare in 10 minuti ed inviare all'email della tua Banca allegando un tuo documento di identità
- garanzia al 90% per prestiti di importo superiore a 30.000 euro, con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento aggiuntivo di un confidi. Importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, delibera dell’intervento senza valutazione dei dati di bilancio,
- rilascio di garanzie su operazioni già erogate ecc.
Ugualmente estese, ma con proroga di 2 mesi, i provvedimenti art.13 c.2 DL Liquidità per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499.
Per queste misure la nuova scadenza è quindi fissata al 28/02/2021.
Nessuna proroga per le misure relative ai portafogli di finanziamenti previste dall’articolo 13, comma 2 del DL Liquidità. il cui termine di scadenza resta invariato al 31/12/2020.
Da segnalare anche alcune modifiche relative alle operazioni fino a 30mila con copertura al 100%:
-estensione dei soggetti beneficiari a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22) e società disciplinate dal Testo Unico Bancario identificate dal codice ATECO 66.21.00 (periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni), fermo restando che ditte individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le medesime attività sono già ammissibili;
-aumento della la durata massima dei finanziamenti da 10 a 15 anni;
-rettifica del metodo di determinazione del tasso di interesse massimo da applicare ai finanziamenti (0,20% più, se positivo, Rendistato di durata analoga al finanziamento).
Tali modifiche entreranno in vigore dalla data che sarà comunicata dal Gestore tramite apposita Circolare
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