Garanzia Artigianato Liguria. Incentivi per l'accesso al credito delle imprese
Data inizio: 01/03/2024
Data scadenza: 31/12/2026
Impresa Avviata
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi/No-Profit
Turismo
Attivo nelle seguenti regioni:
Liguria
Descrizione
GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA
Incentivi a sostegno delle operazioni finanziarie per favorire l'accesso al credito delle imprese
Dotazione finanziaria pari a 19,5 milioni di euro
Beneficiario
Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?
Sono beneficiarie delle agevolazioni le piccole e medie imprese artigiane della Regione Liguria.
Agevolazione
Quali sono le agevolazioni previste?
Agevolazioni concesse nelle seguenti forme: riassicurazione (il rilascio di riassicurazioni delle esposizioni garantite dai Consorzi di garanzia collettiva fidi Confidi), l'abbuono di commissioni di garanzia, i contributi per la riduzione dei costi per interessi e contributi a fondo perduto.
Questi ultimi sono concessi fino al 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000 euro per:
-comuni liguri non costieri
-esercizi in possesso del marchio "Artigiani Liguria" e marchi riconosciuti dalle Camere di Commercio liguri o riconosciuti e promossi da Regione Liguria
-imprese con almeno venti anni di attività
-attività avviate da non oltre un anno (alla data di presentazione della domanda)
-imprese giovani, ditte individuali, società e società cooperative con titolari che non abbiano compiuto i 35 anni
-imprese femminili, imprese individuali, società o società cooperative
Si possono chiedere finanziamenti di importi compresi tra 10.000 e 500.000 euro
Per la riassicurazione il valore della garanzia riassicurata è compreso tra il 50% e l’80% dell’importo dell’operazione finanziaria fino ad un massimo di 250 mila euro.
L'abbuono consiste in un ulteriore abbattimento dei costi di garanzia nella misura massima del 3%.
Il contributo per la riduzione dei costi per interessi determinato sul piano di ammortamento del finanziamento o leasing al tasso del 2%.
La retroattività delle operazioni è al 1 luglio 2023.
Scadenza
Quali sono i termini di presentazione delle domande?
Domande presentabili dal 1 marzo 2024 al 31 dicembre 2026.
Interventi ammessi
Quali sono i progetti finanziabili?
Per interventi di sostegno di operazioni finanziarie e interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica. Lo strumento sostiene la capacità di credito delle imprese attraverso forme di garanzia e interventi agevolativi mirati a consentire migliori condizioni e maggiore propensione agli investimenti.
2.1.1 Riassicurazione
La riassicurazione del fondo opera sulle garanzie rilasciate dai confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti accordati alle micro, piccole e medie imprese artigiane con sede operativa in Liguria, diretti a finanziare lo sviluppo e il rafforzamento dell’attività d’impresa, la penetrazione di nuovi mercati, la realizzazione di investimenti e interventi per il miglioramento dell’ efficientamento energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabile, di importo ammissibile minimo pari a euro 10.000,00 e massimo di euro 500.000,00.
La misura della riassicurazione è pari all’80% dell’importo garantito dal Confidi ed è rilasciata per l’importo massimo di euro 250.000,00.
Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore al 80% dell’importo del prestito sottostante.
La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e del prestito sottostante.
Il vantaggio derivante dall’assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.
A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato al 20% del volume del portafoglio riassicurato.
2.1.2 Abbuono di commissioni di garanzia
Lo strumento prevede un’ulteriore riduzione dei costi della garanzia rilasciata dai confidi, mediante un abbattimento dei costi collegati alla concessione della garanzia, a beneficio del destinatario finale.
La riduzione del costo della garanzia riconosciuta non può superare la quota massima corrispondente al 3% dell’importo del prestito su cui insiste la garanzia; la quota spettante viene calcolata, in funzione della durata dell’operazione finanziaria, nella misura dello 0,6% annuo del corrispondente importo moltiplicata per il numero di anni di durata del prestito, entro il massimale previsto.
L’importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale viene erogato dal fondo al Confidi stesso in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.
2.1.3 Contributo per la riduzione dei costi per interessi
Gli interventi dello strumento finanziario sono combinati con una sovvenzione in forma di contributo per la riduzione dei costi per interessi, il cui importo riconosciuto è pari, per la quota del prestito ammesso, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2%.
Qualora il tasso di riferimento – indicato e aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – superi il 2%, l’importo da riconoscere sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al tasso di riferimento.
Il contributo è erogato al destinatario finale in un’unica soluzione.
2.1.4 Contributo a fondo perduto
È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino alla misura massima del 50% del prestito agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000,00.
Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all’importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contributo per la riduzione dei costi per interessi e contributo a fondo perduto.
Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili in applicazione delle misure previste, risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, verrà corrispondentemente ricondotto l’importo del contributo a fondo perduto.
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