Quali sono le agevolazioni previste?
Contributi a fondo perduto.
IMPORTO € 5.000,00
Incremento di € 2.000,00 in caso di:
1) trasformazione/stabilizzazione di donne con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti; l’incentivo viene ulteriormente incrementato di € 2.000,00 nel caso in cui il datore di lavoro dispone di almeno una delle seguenti tipologie di misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari:
a) flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore;
b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;
2) stabilizzazione di un soggetto in condizione occupazionale precaria che svolga presso il soggetto richiedente un tirocinio ex D.P.Reg. 198/2016 o D.P.Reg. 57/2018
Incremento di € 2.500,00 in caso di:
trasformazione/stabilizzazione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età
Quali sono i progetti finanziabili?
La Regione Friuli Venezia Giulia al fine di sostenere la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato e la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente con contratto precario, eroga contributi che possono essere richiesti da datori di lavoro privati (imprese, associazioni, fondazioni, professionisti, cooperative) aventi sede legale, sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Vengono incentivati:
a) la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;
b) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
1) lavoro intermittente indeterminato
2) lavoro intermittente determinato
3) lavoro a progetto
4) contratto di collaborazione coordinata e continuativa
c) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base ad un contratto di somministrazione di lavoro;
d) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che risultano prestare la loro opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato;
e) la stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che stanno realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio conforme alla regolamentazione regionale vigente in materia.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria: nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, nella realizzazione di progetti di lavori socialmente utili, a condizione che l’opera sia stata prestata quali disoccupati, nella realizzazione di tirocini rientranti nell’ambito di applicazione della regolamentazione regionale vigente in materia o in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato.
Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
Al fine del computo della condizione occupazionale precaria di cui al comma 1, lettera e), non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e contratti precari, salvo il caso in cui dalla prestazione di lavoro subordinato o dall’attività di lavoro autonomo o dall’attività di impresa derivi un reddito pari o inferiore al reddito minimo esente da imposizione.
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