Contributi Regione: Bonus pubblicità. Credito d'imposta fino al 50% per investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali e online.

Bonus pubblicità. Credito d'imposta fino al 50% per investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali e online.

Data scadenza: 30/09/2020 
Impresa Avviata Nuove Imprese
Agricoltura Artigianato Commercio Industria Turismo
Attivo nelle seguenti regioni Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto Tutte le regioni

Descrizione

Bonus pubblicità. Credito d'imposta fino al 50% per investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali e online


Beneficiario

Quali sono i beneficiari dell'agevolazione?

Sono beneficiari dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.


Agevolazione

Quali sono le agevolazioni previste ?

L’agevolazione è un credito di imposta calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
E’ stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.


Scadenza

Quali sono i termini di presentazione delle domande?

La domanda per il 2020 va presentata dal 1° al 30 settembre 2020


Interventi ammessi

Quali sono le spese ammissibili?

Sono spese ammissibili gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.

In sostanza, la variazione introdotta con la nuova disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:

  • la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
  • la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento. 

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.



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