Bando Formare per Assumere Lombardia Contributi fino a 9.000 euro per la formazione di nuovi assunti

Bando Formare per Assumere Lombardia Contributi fino a 9.000 euro per la formazione di nuovi assunti

Data inizio: 13/11/2022  In apertura
Data scadenza: 13/11/2024 
Impresa Avviata
Attivo nelle seguenti regioniLombardia

Descrizione

“Formare per Assumere – Incentivi occupazionali associati a Voucher per l’adeguamento delle competenze".
A partire dal 13 dicembre 2022, possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso.
Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 25.000.000.


Beneficiario

Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo.


Agevolazione

Quali sono le agevolazioni previste?

Contributi a fondo perduto.

Bonus occupazionale

L’incentivo assunzionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

  • uomini fino a 54 anni: € 4.000;
  • donne fino a 54 anni: € 6.000;
  • uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
  • donne a partire da 55 anni: € 8.000

Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

  • uomini fino a 29 anni: € 1.500;
  • donne fino a 29 anni: € 2.500;
  • uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
  • donne a partire da 30 anni: € 7.000.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €., a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da una Università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.


Scadenza

Quali sono i termini di presentazione delle domande di agevolazione?

Domande presentabili dal 13 novembre 2022 al 13 dicembre 2024.


Interventi ammessi

Quali sono i progetti finanziabili?

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori di misure regionali comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi. Nello specifico, l’agevolazione non è ammissibile nei seguenti casi:

  • per l’assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva in corso al momento dell’assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;
  • se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un’agevolazione nell’ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.

Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 1 dicembre 2022.

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