Contributi Regione: Regione Marche Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità

Regione Marche Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità

Data scadenza: 31/12/2021 
Impresa Avviata
Agricoltura Agroindustria/Agroalimentare Artigianato Commercio Cultura Industria Pubblico Servizi/No-Profit Turismo
Attivo nelle seguenti regioniMarche

Descrizione

Regione Marche Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità

Incentivi per aumentare l'occupazione femminile e favorire l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della
vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore 


Beneficiario

Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?

Sono beneficiarie della misura le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, residenti nella regione Marche (è richiesta anche la residenza del figlio/a), appartenenti alle seguenti tipologie:

- lavoratrici dipendenti del settore privato, ivi comprese, ai fini del presente intervento, le socie lavoratrici di società cooperative;
- persone fisiche che rivestono il ruolo di lavoratrice autonoma o di imprenditrice, titolare o socia, in una micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a responsabilità limitata semplificata

La madre lavoratrice autonoma o imprenditrice deve essere titolare del diritto a fruire del congedo parentale (rif. D.Lgs 151/2001 e s.m.i.), cioè iscritta a una gestione previdenziale INPS.
Salvo il caso di nucleo monoparentale, il padre, lavoratore dipendente del settore privato, deve già aver inoltrato all’INPS l’apposita domanda per la fruizione del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

Per la partecipazione al bando occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE (Ordinario) del nucleo familiare contenente il nuovo nato (o il minore adottato/affidato), in corso di validità e non superiore a un valore di € 25.000,00.


Agevolazione

Quali sono le agevolazioni previste?

Incentivi una tantum finalizzati a “premiare” il suo ritorno al lavoro o la sua permanenza lavorativa dopo la maternità, anche in caso di adozione o di affidamento di minore, qualora il padre, lavoratore dipendente del
settore privato, fruisca del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
Nel caso di nuclei monoparentali composti dalla sola madre l’incentivo viene erogato unicamente a fronte del suo rientro o permanenza lavorativa. 

 L’importo è pari a € 500,00 per mese solare di fruizione, rientro o permanenza lavorativa.


Scadenza

Qual'è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?

Domande presentabili fino al 31 dicembre 2021.


Interventi ammessi

Quali sono gli interventi finanziabili?

L’intervento si articola nelle seguenti tipologie:
1) Incentivo per il rientro lavorativo della madre (lavoratrice dipendente del settore privato, lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa), anche in caso di adozione o affidamento, al
termine del congedo di maternità o di un periodo di congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa, se il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di congedo
parentale.
L’incentivo può essere erogato se la madre rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato, entro il 12° mese di vita del/della figlio/a (o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento), fruisce del congedo parentale con la modalità giornaliera per uno o più periodi continuativi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (es. a fronte di una richiesta all’INPS di congedo parentale da parte del padre dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l’erogazione dell’incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo).


2) Incentivo per il rientro lavorativo della madre (lavoratrice dipendente del settore privato, lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa), anche in caso di adozione o affidamento, al
termine della fruizione di un periodo di congedo parentale o di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua permanenza lavorativa, se il
padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di un periodo di prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.
L’incentivo può essere erogato se la madre rientra o permane al lavoro mentre il padre lavoratore dipendente del settore privato, entro il 18° mese di vita del/della figlio/a (o il 18° mese
dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento), fruisce del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità per uno o più
periodi continuativi corrispondenti ad almeno un mese solare ciascuno (es. a fronte di una richiesta all’INPS di prolungamento da parte del padre del congedo parentale per minori in situazione di
grave disabilità dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l’erogazione dell’incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo).


3) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice dipendente del settore privato, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, al
termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o della fruizione del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità o per la sua
permanenza lavorativa.
L’incentivo può essere erogato se la madre lavoratrice dipendente del settore privato rientra o permane al lavoro per periodi continuativi corrispondenti a mesi solari (es. a fronte di rientro o
permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l’erogazione dell’incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo) effettuati:
- entro il 12° mese di vita del/della figlio/a (o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento), per il rientro o la permanenza lavorativa dopo il
congedo di maternità o dopo la fruizione del congedo parentale;
- fino al 18° mese di vita del/della figlio/a (o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento), per il rientro o la permanenza lavorativa delle
madri aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave disabilità.

4) Incentivo per il rientro lavorativo della madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di microimpresa, anche in caso di adozione o affidamento, nel caso di nucleo monoparentale composto
dalla sola madre, al termine del congedo di maternità o della fruizione del congedo parentale o per la sua permanenza lavorativa.
L’incentivo può essere erogato se la madre lavoratrice autonoma o imprenditrice di micro-impresa rientra o permane al lavoro per periodi continuativi corrispondenti a mesi solari (es. a fronte di
rientro o permanenza lavorativa dal 20 gennaio al 10 aprile è possibile l’erogazione dell’incentivo inerente i due mesi solari interi: febbraio e marzo) effettuati entro il 12° mese di vita del/della
figlio/a (o il 12° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento).
Nel caso in cui tale figlio/a sia in situazione di grave disabilità, i mesi solari di rientro o permanenza lavorativa in riferimento ai quali è possibile richiedere l’incentivo sono quelli effettuati fino al 18° mese di vita del/della  figlio/a (o il 18° mese dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento).



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