Piemonte Contributi a fondo perduto per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese
Data inizio: 29/03/2021
Data scadenza: 31/12/2021
Impresa Avviata
Attivo nelle seguenti regioni:
Piemonte
Descrizione
Contributi a fondo perduto destinati alle micro, piccole e medie imprese impegnate a rilanciare la propria attività, a seguito delle difficoltà generate dall’emergenza Covid-19, attraverso un’operazione di aumento di capitale sociale di importo minimo pari a euro 50.000,00 e massimo pari a euro 250.000,00.
Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020, art. 11 - Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19.
Beneficiario
Chi sono i beneficiari dell'agevolazione?
Sono destinatari dell'agevolazione Micro, piccole e media imprese che abbiano sede di investimento attiva e operativa in Piemonte, costituite da almeno un anno e con un bilancio chiuso e approvato. Le imprese in questione devono inoltre possedere un codice ATECO primario o prevalente tra quelli inclusi nell’elenco previsto dal bando.
Agevolazione
Quali sono le agevolazioni previste?
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di valore massimo pari a € 62.500 e calcolato come segue:
- 30% per aumenti di capitale compresi tra 50.000 e 150.000 euro;
- 25% per aumenti di capitale compresi tra 151.000 e 250.000 euro.
Scadenza
Qual'è la scadenza prevista per la presentazione delle domande di contributo?
Domande presentabili fino al 31 dicembre 2021.
Interventi ammessi
Quali sono i progetti finanziabili?
La Misura, funzionale alla realizzazione di un progetto di investimento, sviluppo e consolidamento, prevede la concessione di un contributo a fronte di un’operazione di aumento di capitale destinata alla sottoscrizione di soci e/o investitori terzi, siano essi persone fisiche, giuridiche o fondi d’investimento.
L’operazione di aumento di capitale, ammissibile ai fini del contributo, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) essere già deliberata alla data di presentazione della domanda, ma successiva alla data di approvazione della D.G.R. 75-2630 del 18 dicembre 2020;
b) essere compreso tra € 50.000 e € 250.000;
c) avvenire tramite versamenti in conto aumento di capitale;
d) i versamenti devono essere in denaro e non possono essere rimborsati ai soci, a nessun titolo, per tutto il periodo a cui si riferisce il progetto di investimento;
e) la sottoscrizione e il relativo versamento integrale della quota (ivi incluso l’eventuale sovrapprezzo azioni) devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione dell’agevolazione.
Non sono ammissibili operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili.
L’operazione può essere destinata parzialmente a coprire le perdite di bilancio, tuttavia tale quota non sarà considerata ai fini del rispetto del requisito di ammissibilità di cui al suddetto punto b).
Posto che non sarà ammesso alcun aumento di capitale superiore ad euro 250.000, si forniscono i seguenti casi a titolo esemplificativo:
- aumento di capitale di 250.000 euro di cui 150.000 euro destinati al programma di investimento, sviluppo, consolidamento e 100.000 euro destinati a copertura perdite: ai fini del punto b) l’operazione sarà considerata pari a 150.000 euro;
- aumento di capitale di 50.000 euro di cui 40.000 destinati al programma di investimento, sviluppo, consolidamento 10.000 euro destinati a copertura perdite: ai fini del punto b) l’operazione sarà considerata da 40.000 euro e pertanto la domanda sarà respinta.
Fatto salvo il rispetto del requisito di MPMI, l’aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi diversa natura giuridica (persone fisiche, imprese, fondi) o differenti obiettivi di investimento.
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